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 Accademia di Belle Arti Venezia

Amministrazione trasparente

Interventi straordinari e di emergenza


D.lgs. n. 33 del 2013

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1.     Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a.     i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b.     i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c.     il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d.     le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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Il presente articolo non è applicabile all'Accademia