Amministrazione trasparente
Interventi straordinari e di emergenza
D.lgs. n. 33 del 2013
Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
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Il presente articolo non è applicabile all'Accademia