Studenti
Consulta degli Studenti
Invitiamo tutti gli studenti a passare in aula consulta per qualsiasi chiarimento e curiosità o di scrivere a consulta@accademiavenezia.it in caso di necessità.
Membri della Consulta degli studenti
Presidente e Rappresentante CA Angelo Bresolin
Vicepresidente Fabrizio Rigutti
Rappresentante per il CA Noa Pane
Rappresentante per il CDA Stefano Barbini
Consulta Giorgia Prandin
Consulta Davide Busato Danesi
Consulta Visentin Stefania
Consulta De Robertis Francesca
Consulta Bicchi Bianca
Triennio 2023-2026
Esito delle elezioni e proclamazione della Consulta
Statuto, Articolo 10 - La Consulta degli studenti
1. La Consulta degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Accademia relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia.
Spetta, in particolare, alla Consulta degli studenti :
- a) redigere il Regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché le relative modifiche, da proporre al Consiglio Accademico. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio accademico;
- b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca, compresi i servizi di tutorato, attivati dall'Istituzione;
- c) proporre un piano di iniziative di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate ad un piano di cogestione con il personale docente, nel rispetto delle norme vigenti, da inoltrare al Consiglio accademico e, successivamente, al Consiglio di amministrazione per le relative competenze;
- d) designare, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, nonché negli organi preposti alla tutela del diritto allo studio, secondo le modalità definite dal Regolamento degli studenti, di cui alla precedente lettera a);
- e) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia.
Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), la Consulta degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
2. La Consulta degli studenti è composta di cinque membri eletti tra gli iscritti a tutti i corsi di studio dell'Accademia di cui, in sede di prima applicazione, almeno uno per ciascun Corso di Diploma accademico; il numero dei componenti della Consulta degli studenti si eleverà a sette se il numero complessivo degli iscritti sarà superiore a mille studenti, ed è determinato, in generale, dai criteri definiti dall'articolo 12 del D.P.R. n. 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascun Corso di diploma accademico, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 27, comma 3.
I responsabili dei suddetti organi, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Accademia, sono nominati con decreto del Direttore. Nel Regolamento degli studenti, saranno indicati i criteri per la sostituzione di membri eventualmente decaduti prima della scadenza naturale del mandato.
3. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.
4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14 comma 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 2 di una rappresentanza degli studenti.